Premessa
Il trattato di Roma sul funzionamento dell’Unione Europea del 1957 ha dettato le regole sugli aiuti di stato e, in via generale, vieta agli Stati membri di fornire aiuti sotto qualsiasi forma ai soggetti operanti negli Stati stessi che siano finalizzati a distorcere la concorrenza, minacciare di falsare la competizione, creare dei vantaggi e influenzare gli scambi.
La nozione “Aiuti di Stato” va intesa comunque in ogni atto legislativo e/o regolamentare emesso non solo dall’amministrazione centrale ma da tutti gli enti locali (Regioni, Province, Comuni, ecc….) finalizzato a trasferire risorse e vantaggi economici quali:
- sussidi diretti
- esenzioni fiscali
- prestiti a tasso agevolato
- garanzie a condizioni favorevoli
- disponibilità di immobili ad una valore inferiore a quello di mercato
- cancellazione di debiti
- sostegno all'esportazione
- agevolazioni per attirare investimenti in una determinata zona.
Per espressa previsione del trattato, e delle successive variazioni ed integrazioni, è previsto un esplicito regime derogatorio quali:
- gli aiuti a carattere sociale
- le risorse destinate a mitigare i danni creati da calamità naturali o eventi eccezionali
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni con un tenore di vita anormalmente basso
- i fondi destinati a promuovere e realizzare b progetti di comune interesse europeo
- aiuti indirizzati ad agevolare lo sviluppo della cultura e alla conservazione del patrimonio
Nel 2014 la Commissione Europea ha introdotto delle esenzioni per categoria (General Block Exemption Regulation) concedendo la libera operatività agli Stati membri riguardo:
- aiuti per lo sviluppo urbano
- aiuti alle PMI riguardanti i servizi di consulenza per la partecipazione a fiere e aiuti per i costi di cooperazione e per l’accesso alla finanza
- aiuti di supporto per le start-up
- sostegno a favore della ricerca e sviluppo e alla formazione
- Spese per la tutela ambientale
ed altre interventi a carattere sociale e culturale
Con analoga disposizione regolamentare comunitaria è stato introdotto uno specifico regime derogatorio ad una particolare tipologia di aiuti purché gli stessi siano caratterizzati da un contenuto lasso temporale e ad un determinato importo. i così detti “De Minimis”
Contributi in “De Minimis”
I soggetti beneficiari sono tutti i soggetti operanti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli operanti nei seguenti settori:
- Pesca e acquacoltura
- Produzione e trasformazione di prodotti agricoli
- Attività connesse all’esportazione
- Attività che subordinino l’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Detti aiuti possono essere ammessi con il limite di importo di euro 200.000 nell’arco di tre esercizi per una unica impresa . Tale soglia è ridotta a euro 100.000 per gli esercenti attività di trasporto su strada, con esclusione per l’acquisto di veicoli; a euro 15.000 per il settore agricolo e a euro 30.000 per il settore della pesca. Ed è aumentato a euro 500.000 per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
Prima di tutto va chiarito cosa si intende per “aiuto”., che va inteso in senso più ampio a quello della “sovvenzione”. Vale a dire che rientrano nel concetto di “aiuto” , come precedentemente specificato, non solo le contribuzioni ma bensì tutti quegli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di una impresa. Rientrano in questa fattispecie le garanzie concesse, i mutui e i finanziamenti a tasso agevolato, gli sgravi fiscali, ecc…) .
Riguardo all’aspetto “cronologico” e “quantitativo” è opportuno specificare che il periodo di tre anni da prendere in considerazione per valutate il raggiungimento dell’importo di euro 200.000 deve ricercarsi nell’”esercizio finanziario” corrente e nei due precedenti. In altri termini, quest’anno si dovrà prendere in considerazione il triennio 2018 - 2020.
Altro aspetto rilevante, e da tener presente, è che il perfezionamento dell’aiuto (anche ai fini del computo triennale) è il momento in cui l’aiuto è accordato e non il momento dell’erogazione. Per meglio chiarire quanto sopra illustrato si riporta l’esempio di un “aiuto” a titolo di contributo in conto interessi; qualora il contributo sia stato accordato nell’anno 2016 e poi erogato negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, detto aiuto non concorrerà al conteggio per il raggiungimento del limite di 200.000 euro nell’anno 2020.
Walter Pivato
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