Aiuti di Stato e contributi "de minimis" (IIa parte)

31 Ottobre 2020

 

Al fine della verifica del massimale del contributo, gli aiuti devono essere espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro.

  1. per quanto riguarda i contributi diretti ( sgravi contributivi, incentivi all’occupazione, misure specifiche a favore dell’imprenditoria gestite dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Impresa) l’aiuto è quantificato in base all’effettivo importo in denaro corrisposto.
  2. per i contributi diversi da quelli previsti al punto a) quali finanziamenti a tassi agevolati , garanzie, ecc.. l’importo dell’aiuto corrisponde  all”equivalente sovvenzione lordo”  (ESL). Con un’ apposita Comunicazione dell’Unione Europea è stata definita la procedura attraverso la quale misurare tale equivalente. In poche parole tali aiuti devono essere calcolati come se si trattasse di un contributo diretto.

In particolare per quanto riguarda i finanziamenti:

  • l’ELS (equivalente sovvenzione lordo)  è calcolato in base ai tassi d’interesse praticati sul mercato
  • devono essere assistiti da garanzia reale  almeno il 50% dell’importo deli finanziamenti  che non possono  essere  superiore a 1 milione di euro
  • non devono essere concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsarli

per gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

  • l’ESL è calcolato  in base alla differenza tra il valore di mercato della garanzia e il prezzo effettivamente pagato
  • non devono eccedere l’80% del finanziamento o prestito e per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per cinque anni (750.000 euro per dieci anni)
  • non devono essere concessi a imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsarli

gli interventi a favore del capitale di rischio  (conferimenti di capitale/ equity):

  • gli apporti  devono rientrare nell’importo del massimale “de minimis” nei tre anni   (200.000 euro)

 

Il Regolamento, ai fini della verifica delle soglie del massimale, disciplina anche le ipotesi di imprese interessate ad operazioni straordinarie ( fusioni o acquisizioni).

E’ infatti esplicitamente stabilito  che occorre tener conto di tutti i contributi “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti all’operazione.

Nel caso di scissioni, gli aiuti concessi prima dell’operazione,  sono imputati all’impresa che ne ha usufruito in riferimento all’attività esercitata; oppure essere ripartiti proporzionalmente al valore contabile del capitale  delle imprese sorte dall’operazione di scissione.

 

Contributi in “De Minimis”  per far fronte all’emergenza del COVID-19

 

Al fine di dare possibilità agli Stati membri dell’Unione Europea di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia COVID-19 è stato loro consentito con una norma “quadro”,  di concedere, temporaneamente, alcuni tipi di aiuti:

  1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali con un limite massimo di 800 mila euro per impresa  per far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità
  2. garanzie di stato per prestati bancari contratti dalle imprese
  3. prestiti pubblici
  4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato
  5. assicurazione del credito all’esportazione

Nel mese di aprile di quest’anno ha esteso i tipi di aiuti per consentire agli Stati Membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica in atto. In particolare sono stati introdotti altri cinque misure di aiuto:

  1. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo
  2. sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova
  3. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia coronavirus
  4. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali
  5. sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali (cassa integrazione)

Questi aiuti possono inoltre essere combinati anche con gli “aiuti in de minimis” portando l’importo massimo a 800 mila  euro per impresa.

 

Gli aiuti di Stato previsti dal Decreto Rilancio  e a sostegno dell’economia italiana

 

Il nostro paese, avvalendosi delle disposizioni riportate nel quadro temporaneo  e previa comunicazione alla Commissione Europea, ha introdotto a favore dei cittadini e delle imprese italiane alcune sovvenzioni regolamentate essenzialmente dal “Decreto Rilancio”.

Nel mese di aprile e maggio del corrente anno la Commissione Europea  ha approvato un pacchetto di aiuti a sostegno dell’economia italiana in materia di lavoro, delle politiche sociali e dell’economia in generale .

E’ appena il caso di ricordare che fra questi aiuti rientrano le sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti alle imprese, tassi di interesse agevolati, sovvenzioni per il pagamento dei salari ai dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia e aiuti per gli investimenti.

Hanno inoltre trovato applicazione altri aiuti a settori particolari quali l’agricoltura, la pesca e i trasporti.

La norma “quadro” dell’UE ha permesso agli stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere cittadini e imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell’epidemia COVID-19.

Nello stesso tempo sono previste una serie di limitazioni e garanzie legate alla dimensione  delle imprese  quantificabili con il costo del lavoro, il fatturato e le esigenze di liquidità.

Salvo eventuali e probabili proroghe il dispositivo comunitario è in vigore sino al 31 dicembre 2020.

Walter PIVATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna ad Articoli e News