Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), in vigore dal 5 maggio, prevede l’introduzione dell’assegno per l’inclusione, nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Sono previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine e l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023.
Di seguito le principali novità:
Assegno per l’inclusione
L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024. Per la spettanza è richiesto il possesso dei requisiti di cittadinanza o l’autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia e alle condizioni economiche.
Incentivi per assunzioni e trasformazioni
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
b) non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensile ed è cumulabile con lo sgravio giovani e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Inoltre, ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’assegno per l’inclusione sarà riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato sono sostituite dalle seguenti:
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva (in questo caso è consigliabile procedere con certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni);
- esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Obblighi informativi
Si prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.
Riduzione del cuneo fiscale
Il decreto innalza, in misura pari al 4 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).
L’esenzione aumenta fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Fringe benefit
È previsto l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Ulteriori misure
Il decreto Lavoro prevede inoltre:
- misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
- la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
- specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo;
- la cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione;
- incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.