Decreto Lavoro: le nuove misure

11 Maggio 2023

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), in vigore dal 5 maggio, prevede l’introduzione dell’assegno per l’inclusione, nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Sono previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine e l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023.

Di seguito le principali novità:

 

Assegno per l’inclusione

L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024. Per la spettanza è richiesto il possesso dei requisiti di cittadinanza o l’autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia e alle condizioni economiche.

 

Incentivi per assunzioni e trasformazioni

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;

b) non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensile ed è cumulabile con lo sgravio giovani e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Inoltre, ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’assegno per l’inclusione sarà riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.

 

Contratto di lavoro a tempo determinato 

Le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato sono sostituite dalle seguenti: 

  • specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria; 
  • entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva (in questo caso è consigliabile procedere con certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni);
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori.

 

Obblighi informativi 

Si prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.

 

Riduzione del cuneo fiscale

Il decreto innalza, in misura pari al 4 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). 

L’esenzione aumenta fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

 

Fringe benefit

È previsto l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

 

Ulteriori misure 

Il decreto Lavoro prevede inoltre: 

  • misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
  • l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative; 
  • la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici; 
  • specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo; 
  • la cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione; 
  • incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.
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