Definizione delle violazioni formali

13 Marzo 2023

La Legge 197/2022 prevede una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

Rientrano nella definizione le eventuali sanzioni sotto indicate a condizione che la violazione non faccia emergere una maggiore imposta da pagare:

  • Dichiarazioni (IVA, IRPEF, IRES, Sostituto d’imposta) inesatte
  • Mancato o irregolare invio delle liquidazioni IVA periodiche
  • Fatture omesse o infedeli (senza effetto sulla liquidazione del tributo)
  • Fattura omessa o infedele per operazioni esenti e non imponibili
  • IVA erroneamente addebitata
  • Reverse charge omesso e/o irregolare
  • Omessa o errata trasmissione INTRASTAT
  • Comunicazione dati al sistema “tessera sanitaria”
  • Irregolarità nella contabilità
  • Irregolarità o omissione della dichiarazione di invio, variazione e cessazione attività
  • Mancata opzione per i regimi semplificati
  • Invio tardivo di fatture e corrispettivi al sistema dell’Agenzia delle Entrate

 

Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 € per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo euro 200. Mentre se le violazioni sono state commesse in più periodi d’imposta diversi occorre versare 200,00 € per ogni periodo d’imposta.

I versamenti devono essere eseguiti in due rate di pari importo, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

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