Premettendo che lo Studio NON assiste la Vostra ditta per quanto concerne gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente (Dl.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e successivi), vi invitiamo ad esaminare le problematiche legate a tali adempimenti con professionisti del settore, considerando che recentemente l’Ispettorato del lavoro in sede di ispezione pone particolare attenzione nell’accertamento delle violazioni anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito si riporta a titolo meramente informativo una panoramica della normativa e dell’impianto sanzionatorio.
Igiene e sicurezza sul lavoro
La legge elenca gli obblighi per le aziende per una corretta gestione della sicurezza sul lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori e impone una serie di obblighi formativi per le figure coinvolte nella gestione della sicurezza e per tutti i lavoratori.
Soggetti coinvolti
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede una molteplicità di figure nel disciplinare l'organizzazione della sicurezza sul lavoro. Di seguito si riportano le principali figure:
- Datore di lavoro
È il principale destinatario degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L'individuazione di tale figura può seguire criteri di natura formale, coincidendo con il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, sui quali prevalgono, ad ogni modo, criteri di natura sostanziale che permettono di riconoscere il ruolo di datore di lavoro nel soggetto che, in relazione alla specifica organizzazione, detiene i poteri decisionali o di spesa.
- Lavoratore
È il creditore di garanzia, destinatario delle misure di tutela previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Una delle fondamentali novità introdotte dal testo normativo, rispetto alle disposizioni previgenti, è stata quella di allargare le tutele a qualunque soggetto presti la propria opera nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
- RSPP e ASPP
Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono i principali consulenti tecnici del datore di lavoro ai quali egli ricorre per eseguire materialmente le attività di valutazione dei rischi e definizione delle misure preventive e protettive necessarie.
- Medico competente
Tale figura, prevista nei casi in cui la normativa prevenzionistica prevede l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, esegue le visite mediche nei confronti dei lavoratori soggetti a questa particolare forma di tutela. Presta la propria consulenza tecnica al datore di lavoro per gli aspetti correlati all'igiene del lavoro.
- Addetti alla gestione delle emergenze
In ragione degli esiti della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve provvedere alla nomina, preventiva, di un numero adeguato di lavoratori che si occupino della prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso, salvataggio, gestione delle emergenze.
- Rappresentante dei lavoratori della sicurezza
Nell'ambito del sistema di gestione della prevenzione e protezione in azienda, il RLS è la figura principale mediante la quale si realizza la partecipazione dei lavoratori. Tale soggetto è titolare esclusivamente di diritti e la sua presenza è prevista dal legislatore in tutte le aziende pubbliche e private.
Obblighi principali in materia di sicurezza sul lavoro
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori passa attraverso l'adozione di un complesso di misure tecniche ed organizzative, tra queste troviamo:
- Valutazione dei rischi e DVR
È il pilastro su cui si fonda il sistema prevenzionale del D.Lgs. n. 81/2008. Attraverso la conoscenza dell'entità e della tipologia dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, il datore di lavoro sarà in grado di tutelarli mediante l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione.
Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati all'interno di un apposito documento (DVR).
- Formazione, informazione e addestramento
La filosofia prevenzionistica del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i lavoratori non siano meri fruitori passivi delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della loro salute e sicurezza ma, attraverso l'acquisizione di opportune competenze, essi siano consapevoli dei rischi che comporta lo svolgimento del lavoro e dell'importanza di difendersi da essi.
La norma, inoltre, prevede molteplici obblighi di formazione a carico di numerosi, altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
- Sorveglianza sanitaria
Laddove l'adozione delle misure tecniche di prevenzione e protezione, non siano sufficienti ad escludere l'ipotesi che la salute dei lavoratori possa essere pregiudicata, il suo stato dovrà essere monitorato al fine di rilevare per tempo l'insorgenza di un'eventuale malattia professionale.
Sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. n. 81/2008 disciplina inoltre il sistema sanzionatorio delle violazioni delle norme in esso contenuto. I principali organi di vigilanza sono le ASL, l’Ispettorato nazionale del lavoro e i Vigili del fuoco. Le violazioni delle norme che garantiscono la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro sono punite con sanzioni amministrative e penali, in base alle loro gravità. Ad esempio la mancata predisposizione del DVR comporta una ammenda da 2500,00 a 6400,00 euro e in alcuni specifici casi è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi, mentre la mancata certificazione di idoneità alla mansione e la mancata formazione o programmazione del percorso formativo comportano ammende per un ammontare di circa 1600,00 € ciascuna.
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