Requisiti
Come già anticipato l’assegno unico e universale è assicurato a tutti i nuclei familiari (indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori) per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività ed è riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, al ricorrere di specifiche condizioni;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
- L'assegno viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Situazione economica ISEE
L'assenza dell'ISEE non preclude il riconoscimento dell'assegno, ma determina l’importo della prestazione. L'ISEE potrà essere presentato successivamente. In particolare, in assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda; successivamente, se l'ISEE viene presentato:
- entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.
Importo
L'importo dell'assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico. In generale, l'assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro e si riduce gradualmente fino all'importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.
L'importo non concorre alla formazione del reddito.
Sul sito dell’Inps è possibile effettuare una simulazione dell’importo spettante (https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore).
In particolare:
Figli minorenni
Viene riconosciuto un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne:
- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- ridotto gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000,00 euro.
- Figli maggiorenni fino a 21 anni
- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:
- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.
L'assegno unico e universale per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a condizione che il figlio a carico, alternativamente:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
- svolga il servizio civile universale.
Figli disabili maggiorenni di età pari o superiore a 21 anni:
Si consente la corresponsione dell'assegno unico e universale anche in caso di figlio/figli a carico maggiorenni a partire dai 21 anni affetti da disabilità.
Come previsto per i figli a carico maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:
- in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
- con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.
Maggiorazioni
Gli importi indicati al paragrafo precedente possono essere soggetti alle seguenti maggiorazioni:
- in caso di figli successivi al secondo;
- qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
- per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l'età e le classificazioni della condizione di disabilità;
- per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. "bonus secondo percettore di reddito");
- per i nuclei familiari con 4 o più figli;
- per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.
Rapporti con altre prestazioni sociali
L'introduzione dell'assegno unico e universale è accompagnata dal superamento di specifiche agevolazioni e prestazioni sociali, mentre in alcuni casi questi benefici permangono e sono quindi compatibili con l'assegno unico e universale (ad es. il c.d “bonus asilo nido”).
E’ prevista una proroga al 28.02.2022 per l’assegno temporaneo e per le maggiorazioni dell’importo dell’ ANF.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune prestazioni che verranno abrogate con l’introduzione dell’Assegno unico universale:
- assegno di natalità ( c.d “bonus bebè”)
- assegno per il nucleo famigliare
- cessazione delle detrazioni IRPEF per figli a carico minori di 21 anni
Domanda
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022 tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'INPS.
La domanda per beneficiare dell'assegno:
- deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
- riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo;
- deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
Soggetti legittimati
La domanda può essere presentata da:
- uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
Modalità di presentazione
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.
Decorrenza
La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato:
- per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;
- per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.
Erogazione
L'assegno è erogato tramite bonifico bancario al richiedente o, su richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:
- corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente;
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).
Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
L'erogazione avviene tramite:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
- libretto postale;
- conto corrente estero area SEPA;
- carta prepagata con IBAN.
Si consiglia ai gentili clienti di inoltrare le novità fiscali contenute nella circolare ai dipendenti.
Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione che dovesse rendersi necessaria.
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