Con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili.
In vigore dall’1 ottobre 2024, la patente viene richiesta tramite una procedura telematica che sarà resa disponibile sul portale istituzionale.
Viene confermato quindi l’obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili, di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024).
Tale obbligo riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Requisiti per il rilascio
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
d – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
e – possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
f – avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Modalità operative di richiesta
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE o delegando un intermediario.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (allegata al presente documento) concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Contenuto della patente
Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:
- le pubbliche amministrazioni
- i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- il responsabile dei lavori
- i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.
N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Riconoscimento dei crediti
Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.,:
A) fino a 10 crediti (per storicità dell’azienda)
- Fino a 5 anni: 0 punti
- Da 5 a 10 anni: 3 punti
- Da 11 a 15 anni: 5 punti
- Da16 a 20 anni: 8 punti
- Oltre 20 anni: 10 punti
L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:
B) fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
C) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
Decurtazione dei punti
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:
- decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ed eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Sanzione amministrativa
Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Sospensione dell’attività
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.
La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.
Ricordiamo alla gentile clientela che lo Studio non si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma resta disponibile per gli adempimenti di nostra competenza collegati alla richiesta della patente a punti.
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