Il decreto “Anti rincari” (DL 21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL 50/2022) poi, hanno introdotto i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra in Ucraina.
Le disposizioni agevolative riguardano le imprese energivore e le imprese non energivore.
In questo articolo si illustrano le disposizioni riguardanti soltanto questa ultima fattispecie, rinviando ad un articolo successivo la disamina riguardante le imprese ad alto consumo energetico.
Imprese diverse da quelle energivore
Alle imprese diverse da quelle energivore sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.
Nello specifico, le agevolazioni sono riconosciute:
- per il secondo e terzo trimestre 2022, alle suddette imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- per i mesi di ottobre e novembre 2022, alle suddette imprese dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.
Secondo trimestre 2022
Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Terzo trimestre 2022
Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ottobre e novembre 2022
Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Comunicazione del venditore
Con riferimento ai crediti d’imposta predetti , nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nel secondo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 e per i mesi di ottobre e novembre dello stesso anno
Modalità di utilizzo
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.2022, se relativi al secondo trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24;
Comunicazione del credito maturato
Entro il 16.2.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Imprese non costituite all'1.1.2019
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data dell'1.1.2019, che in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
- valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il I trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il I trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Pertanto, tali imprese possono fruire del beneficio in commento qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro.
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