Gentile Cliente,
la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), modificando l’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, ha introdotto un nuovo obbligo volto a rafforzare i controlli sui pagamenti elettronici. A partire dal 5 marzo 2026 gli esercenti devono effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e i sistemi di registrazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento Commerciale on line”). L’obiettivo della norma è consentire all’Agenzia delle Entrate di ricevere in un’unica comunicazione telematica sia:
- i corrispettivi giornalieri;
- sia il totale degli incassi effettuati con strumenti elettronici;
in modo da poter rilevare eventuali incoerenze tra incassi e scontrini emessi.
1. Finalità della norma
La nuova disciplina nasce per contrastare l’evasione fiscale e prevede che il registratore telematico:
- memorizzi le informazioni minime delle transazioni elettroniche;
- trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri;
anche indipendentemente dalla registrazione dei singoli corrispettivi, senza includere dati relativi all’identità del cliente.
2. Soggetti interessati
L’obbligo riguarda:
- commercianti al minuto;
- soggetti assimilati ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72, tra cui ad esempio: artigiani, ristoranti, bar, alberghi, attività di servizi al pubblico.
3. Strumenti di pagamento interessati
Il collegamento riguarda tutti gli strumenti che consentono pagamenti con moneta elettronica, tra cui:
- POS tradizionali (terminali fisici)
- POS virtuali per pagamenti online
- SoftPOS su smartphone o tablet
- applicazioni di pagamento elettronico (ad esempio app o piattaforme digitali)
4. Modalità di collegamento
Il collegamento non è fisico, ma esclusivamente logico/informatico. Non è quindi necessario acquistare nuovi dispositivi o modificare il registratore di cassa.
L’operazione consiste semplicemente nel registrare l’associazione tra matricola del Registratore Telematico (RT) e identificativo del POS all’interno della funzionalità “Gestione collegamenti” disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nella procedura web “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari.
Nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un POS di cui l’esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato. Al contrario, nel caso in cui la procedura web riporti i dati di un POS di cui l’esercente non è titolare o che ha dismesso, è opportuno dichiararne la non titolarità o il termine del suo utilizzo attraverso apposite funzionalità messe a disposizione all’interno della procedura stessa. A seguito della dichiarazione di non titolarità del POS o di dismissione dello stesso, la funzionalità non mostra più tale POS nell’elenco di quelli da collegare. Tale operazione non è reversibile.
Il collegamento può essere effettuato:
- direttamente dall’esercente
- dal professionista delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.
5. Dati necessari per il collegamento
Per ogni POS devono essere indicati:
POS fisici: terminal ID (matricola POS), codice fiscale e denominazione dell’Acquirer
POS virtuali: codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.
L’Acquirer è l’operatore finanziario che gestisce il contratto di pagamento elettronico e trasmette i dati delle transazioni.
ATTENZIONE: La banca che fornisce il POS non sempre coincide con l’Acquirer. I dati corretti vanno verificati nel contratto di convenzionamento o nei report mensili del POS.
6. Collegamenti multipli
La normativa consente diverse configurazioni:
- un POS collegato a più registratori telematici
- più POS collegati allo stesso registratore
- collegamenti multipli in caso di più punti cassa o più negozi.
Per ogni collegamento deve essere indicato l’indirizzo dell’unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati.
7. Termini per l’adempimento
La prima comunicazione riguarda i POS già attivi nel mese di gennaio 2026. Il collegamento deve essere effettuato a partire dal 5 marzo 2026 e entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura tramite la funzione “Gestione collegamenti” del portale Fatture e Corrispettivi.
Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS (ES. POS attivato a marzo 2026 → comunicazione tra 6 e 31 maggio 2026). Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati.
Dopo la prima comunicazione, il collegamento deve essere aggiornato solo in caso di variazioni, ad esempio:
- attivazione di un nuovo POS
- attivazione di un nuovo registratore telematico
- modifica dell’abbinamento tra POS e RT
- spostamento del POS in un’altra unità locale
- dismissione del POS o del registratore.
8. Esclusioni dall’obbligo
Non devono essere collegati i POS utilizzati esclusivamente per incassi relativi a: distributori automatici (vending machine), vendita carburanti, ricarica veicoli elettrici, operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi (es. vendita tabacchi o vendite a distanza). Tuttavia, se lo stesso POS viene utilizzato anche per operazioni soggette a scontrino, il collegamento diventa obbligatorio.
9. Verifiche consigliate
Si consiglia agli esercenti di verificare: contratti di convenzionamento dei POS, terminal ID dei POS, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer, eventuali POS non più utilizzati o non di propria titolarità, presenza e correttezza delle unità locali nel cassetto fiscale.
10. Sanzioni
La normativa prevede sanzioni in caso di mancato collegamento o mancata trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.
In particolare:
- 100 euro per ogni trasmissione omessa o incompleta (fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre) quando la violazione non incide sulla liquidazione IVA.
- da 1.000 a 4.000 euro in caso di omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o mancato collegamento tra POS e registratore telematico.
In caso di violazioni ripetute possono inoltre essere applicate sanzioni accessorie, tra cui la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Il nostro Studio è a disposizione per raccogliere i dati necessari ed effettuare la comunicazione di collegamento sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Invitiamo pertanto i clienti interessati a contattare lo Studio nei prossimi giorni per organizzare gli adempimenti.
Cordiali saluti
Lo Studio
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