Decreto Coesione: le misure per il lavoro autonomo e dipendente

14 Maggio 2024

 

1) Sgravi per le assunzioni:

Il decreto Coesione prevede alcuni incentivi per le assunzioni effettuate a partire da luglio 2024 di lavoratori subordinati.

In particolare, sono previsti sgravi dalla contribuzione dovuta all’INPS per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato:

Giovani under 35

Ai datori di lavoro privati che da luglio 2024 a dicembre 2025 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.

Deve trattarsi di lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e dei dirigenti.

L’esonero può essere fruito a condizione che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito

E’ riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici donne, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Deve trattarsi di assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito:

- da almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

- da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

 

Altri sgravi contributivi previsti dal Decreto:

  • In caso di assunzione di lavoratori con almeno 35 anni compiuti e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi da impiegare nelle zone ZES (Zona Economica Speciale: Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Lo sgravio mensile è totale entro il limite di 666 euro per 30 mesi.
  • In caso di assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che alla data dell’assunzione incentivata risulti alle dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle grandi imprese operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, le quali abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria da almeno un biennio senza soluzione di continuità nell’ambito di accordi di programma volti a gestire la transizione dei lavoratori. Sono esclusi i rapporti di apprendistato. L’esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per un periodo massimo di 30 mesi.

N.B gli sgravi previsti dal Decreto Coesione sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la super deduzione del costo del lavoro la quale prevede una quota deducibile di tale costo pari al 120% (maggiorata al 130% per specifiche categorie di lavoratori quali giovani, donne e soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza) in caso di assunzione a tempo indeterminato nel 2024.

 

2) Autoimpiego nel lavoro autonomo:

Con il Decreto Coesione vengono inoltre definite una serie di azioni a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali.

Si attendono entro fine maggio ulteriori chiarimenti che definiscano le modalità e i termini per l’attivazione di due specifiche iniziative a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva mediante la costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti.

I destinatari dell’intervento di sostegno al lavoro autonomo sono:

a) giovani di età inferiore ai 35 anni;

b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione;

d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;

f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali (GOL).

Il finanziamento concesso riguarda:

- i servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare;

- il tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto nell’avvio e nello svolgimento delle attività;

- la concessione di incentivi.

Due le articolazioni previste dalla norma:

A) Autoimpiego Centro nord-Italia

Ai beneficiari sarà concesso un voucher di avvio in regime “de minimis”, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi, per un importo massimo di 30.000 euro (40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico; 50.000 euro per le attività localizzate nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016). E’ inoltre prevista la concessione di un aiuto in regime “de minimis” per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell’investimento.

B) Resto al SUD 2.0

Ai beneficiari è concesso un voucher di avvio in regime de “minimis”, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativitecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 50.000 euro.

Settori strategici tecnologici

I soggetti disoccupati, inattivi o inoccupati, che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per sé e per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 l'esonero totale dal versamento dei contributi INPS nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

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