CREDITO D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).
determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
SETTORE TURISTICO - CREDITO D'IMPOSTA SU IMU IIa RATA 2021
Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).
Requisiti soggettivi
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:
- le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Requisiti oggettivi
Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:
- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO del 10% CONTRO IL CARO BOLLETTE
L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:
- esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
- introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Determinazione e versamento
La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.
Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
- superiore a 5.000.000,00 di euro;
- pari o superiore al 10%.
Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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