La conversione in legge del decreto “Aiuti-quater” ha confermato la riduzione al 90% dell’aliquota applicabile per la determinazione dei crediti d’imposta del Superbonus.
La nuova disposizione si applica a tutte le spese sostenute nel 2023 per gli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità immobiliari;
- dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari dello stesso condominio o dello stesso edificio;
- per gli interventi effettuati da ONLUS, OVD e APS.
La riduzione del “bonus” va però letta ed applicata tenendo in considerazione la norma transitoria prevista dalla legge di bilancio 2023 (art. 1- comma 894 - L. 197/2022).
Nello specifico viene confermata l’applicabilità del 110% sulle spese sostenute nel 2023 relative a interventi per i quali la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022 e per le c.d. “villette” limitatamente alle spese sostenute sino al 31 marzo 2023. Per queste ultime, alla data del 30 settembre 2022, devono essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Sempre a riguardo agli interventi eseguiti dalle persone fisiche su edifici unifamiliari (villette), oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, a decorrere dal 2023 spetta la detrazione del 90% a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, l’unità immobile sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore 15 mila euro.
Le spese sostenute a far data dal 1 gennaio 2023 per il c.d. “Bonus facciate” non potranno più usufruire della detrazione IRPEF/IRES.
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